Onorevoli Colleghi! - Una recente indagine dell'ISTAT sulle famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini evidenzia che il 71,3 per cento della famiglie è proprietario della casa in cui vive (nei piccoli comuni la percentuale è del 75 per cento e nelle grandi città è del 61,6 per cento) mentre sono 4.331.000 cioè il 20 per cento del totale, le famiglie che vivono in affitto o subaffitto. Un altro dato, divulgato dalla DOXA, riporta che in Italia sono 11,8 milioni le famiglie che nella propria abitazione hanno installato un impianto di riscaldamento autonomo.
      Gli impianti autonomi in Italia risultano molto diffusi: gli italiani, probabilmente, desiderano rendersi il più possibile indipendenti da decisioni altrui, e questo lo si evince anche dagli annunci pubblicitari delle società immobiliari, che esaltano le offerte di vendita degli appartamenti con «termoautonomo».
      Se da un lato il riscaldamento autonomo viene vissuto come fattore di indipendenza, dall'altro, però, l'impiego del gas nell'ambiente familiare è spesso responsabile di incidenti mortali per asfissia o per esplosione. Ogni anno, dall'inizio della stagione invernale, le cronache riportano notizie di esplosioni che hanno devastato edifici causando anche la morte di numerose persone. Tali danni a persone e cose sono dovuti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla vetustà delle caldaie esistenti nelle abitazioni private.
      D'altro canto, in Italia operano circa 108.000 aziende di installazione di impianti, di cui circa 92.000 appartengono all'artigianato, mentre solo 16.000 sono aziende industriali.
      Complessivamente, il settore occupa 354.000 addetti (titolari, soci, dipendenti); di questi, circa 209.000 sono dipendenti. Le aziende artigiane di installazione d'impianti

 

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sono 92.000 ed occupano 233.000 addetti, di cui 110.000 lavoratori dipendenti. Le aziende costruttrici di caldaie, invece, sono circa 150.
      Le caldaie per appartamento e inferiori ai 35 kw installate in Italia sono circa 10 milioni.
      La realizzazione e la messa in opera degli impianti di riscaldamento e delle relative caldaie devono essere effettuati da imprese appositamente abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che, tra gli altri aspetti, fissa i requisiti tecnico-professionali degli operatori ed i requisiti di sicurezza degli stessi impianti.
      Successivamente, il legislatore, con la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni princìpi e regole per il contenimento dei consumi energetici. Princìpi e regole che sono state definite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999), recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in cui si prevede l'obbligatorietà dei controlli periodici sull'efficienza dell'impianto, in modo da garantirne la sicurezza e la qualità delle emissioni in atmosfera entro i valori stabiliti.
      Con la presente proposta di legge, a tutela della salute dei cittadini nonché nell'ambito di una politica ambientale volta alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale, si intende assicurare la messa in sicurezza dei luoghi in cui i cittadini vivono e favorire l'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera dagli impianti di riscaldamento, promuovendo la sostituzione delle caldaie.
      Infatti, il privato cittadino che sostituisce la caldaia esistente con una nuova potrà, sulla base della presente proposta di legge, ottenere un contributo da detrarre sul costo di acquisto della caldaia senza che questo incida sull'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
      In tale maniera, ci si può attendere un eventuale minore gettito fiscale compensato però da maggiori entrate da parte della filiera dell'installazione (dalle aziende costruttrici, ai grossisti, ai rivenditori e sino all'installatore).
      Inoltre, questa impostazione può costituire un impulso alla lotta al lavoro sommerso, poiché il cittadino stesso è costretto a rivolgersi solo a ditte abilitate che garantiscono l'emissione di fattura e della dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, che certifica la corretta esecuzione dell'intervento, con i conseguenti benefìci in termini di sicurezza e di qualità delle emissioni in atmosfera.
 

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